Redentore Venezia 2022: cosa non si può fare durante la festa (tutti i divieti e le info)
Ecco l'ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro. Da leggere con attenzione...
Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha firmato l'ordinanza con cui si adottano misure di prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione della tradizionale “Festa del Redentore”.
Redentore Venezia 2022: cosa non si può fare durante la festa (tutti i divieti e le info)
Il provvedimento, con disposizioni che riguardano, tra le altre cose, il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro, sarà in vigore nelle giornate del 16 e 17 luglio. Ecco il testo dell'ordinanza.
- è vietata la vendita e somministrazione per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro;
- è vietato il trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro;
- agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nell'area marciana, Riva degli Schiavoni, Riva della Ca' di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri, Campo SS.Filippo e Giacomo, Fondamenta della Dogana, Fondamenta Zattere ai Saloni, Fondamenta Zattere allo Spirito Santo, Fondamenta Zattere agli Incurabili, Fondamenta Zattere ai Gesuati, compresi il Campo della Salute e la Punta della Dogana, Fondamenta San Giovanni (Giudecca), Fondamenta delle Zitelle, Fondamenta della Croce, oltre al Sagrato della Chiesa di San Giorgio Maggiore, nonché in tutte le aree attigue che costituiscono vie di esodo in caso di necessità, è vietata la somministrazione sul suolo pubblico concessionato di bevande da e in contenitori di vetro, mentre è consentita all’interno degli esercizi;
- è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di “Oleoresin Capsicum” o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti. Visto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30 giugno 2022; Visto l’art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.); Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell’art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
ORDINA
- nel territorio del centro storico di Venezia, Giudecca compresa, dalle ore 19.00 di sabato 16
luglio 2022 alle ore 03.00 di domenica 17 luglio 2022 è vietata alle attività commerciali di qualsiasi natura, alle attività artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita e somministrazione per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro; - nel territorio del centro storico di Venezia, Giudecca compresa, dalle ore 19.00 di sabato 16 luglio 2022 alle ore 03.00 di domenica 17 luglio 2022 è vietato il trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro;
- dalle ore 19.00 del 16 luglio 2022 alle ore 03:00 del 17 luglio 2022 nell’area marciana, Riva degli Schiavoni, Riva della Ca' Di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri, Campo SS.Filippo e Giacomo, Fondamenta della Dogana, Fondamenta Zattere ai Saloni, Fondamenta Zattere allo Spirito Santo, Fondamenta Zattere agli Incurabili, Fondamenta Zattere ai Gesuati, compresi il Campo della Salute e la Punta della Dogana, Fondamenta San Giovanni (Giudecca), Fondamenta delle Zitelle, Fondamenta della Croce, oltre al Sagrato della Chiesa di San Giorgio Maggiore, nonché in tutte le aree attigue che costituiscono vie di esodo in caso di necessità, è vietata la somministrazione sul suolo pubblico, negli spazi concessionati, di bevande da e in contenitori di vetro;
- nel territorio del centro storico di Venezia, Giudecca compresa, dalle ore 19:00 di sabato 16 luglio 2022 alle ore 03:00 di domenica 17 luglio 2022 è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di “Oleoresin Capsicum” o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.
Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento. All’atto dell’accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell’illecito. All’intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..
Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva. Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana. Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.