Smog e polveri sottili

Pm10 oltre i limiti a Venezia, giovedì 28 e venerdì 29 novembre stop ai veicoli diesel fino euro 5

Scatta l'allerta 1-arancione per due giorni consecutivi: lo stop ai veicoli inquinanti sarà nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18,30: ecco il dettaglio su tutte le altre limitazioni

Pm10 oltre i limiti a Venezia, giovedì 28 e venerdì 29 novembre stop ai veicoli diesel fino euro 5
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Da giovedì 28 novembre 2024, Venezia torna in allerta 1-arancione per il superamento di Pm10.

Giovedì 28 e venerdì 29 novembre 2024 compreso sarà in vigore il divieto di circolazione per tutte le auto diesel fino a euro 5 private, dalle 8.30 alle 18.30. Stop anche ai veicoli a benzina fino a euro 2, ai diesel commerciali fino a euro 4 e ai ciclomotori euro 0 e euro 1.

La stazione fissa a Bissuola ha registrato il superamento del valore limite giornaliero di Pm10, fissato a 50 microgrammi/metro cubo, per due giorni consecutivi (25 e 26 novembre) e non sono previste condizioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinati nei prossimi giorni.

I livelli degli ultimi 10 giorni

Il bollettino ARPAV è emesso nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì: qui di seguito il dettaglio della cartina regionale per giovedì 28 novembre 2024.

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Le aree in allerta arancione Pm10

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Il dettaglio di Venezia

Divieti di circolazione

In caso di allerta livello 1 - arancio scatta il divieto di circolazione tutti i giorni dalle ore 8:30 alle 18:30 per le seguenti categorie di veicoli:

  • ciclomotori e motocicli Euro 0 e 1;
  • autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2 ;
  • autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
  • veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.
La mappa delle limitazione

Temperature in casa e altri divieti

La limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

  • a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • a 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.

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