Dove guardare la finale degli Europei a Venezia? Il sindaco dice "no" ai maxischermi
Le misure avranno validità nel periodo orario compreso tra le ore 20 di domenica 11 luglio 2021 e le ore 6 lunedì 12 luglio 2021 nell’intero territorio comunale.
In vista della finalissima del Campionato Europeo in programma domenica 11 luglio alle ore 21, il Comune di Venezia conferma la delibera di Giunta approvata prima dell’avvio della kermesse calcistica che ha regolamentato una serie di misure che consentono la somministrazione e la consumazione di alimenti e bevande esclusivamente al tavolo negli esercizi di ristorazione, bar e similari e soprattutto concede il posizionamento di televisori su plateatici in concessione per intrattenere la clientela in occasione della Finale degli Europei di calcio 2021.
Dove guardare la finale degli Europei a Venezia?
L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è dimostrare la volontà di essere vicina alle attività di ristorazione, in questo momento particolarmente critico dopo la pandemia, ma al tempo stesso salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini anche in rispetto alle limitazioni e norme sanitarie ancora in vigore.
Il sindaco Luigi Brugnaro ha firmato oggi un’ordinanza che prevede l’attuazione di una serie di misure che avranno validità nel periodo orario compreso tra le ore 20 di domenica 11 luglio 2021 e le ore 6 lunedì 12 luglio 2021 nell’intero territorio comunale.
Il sindaco dice "no" ai maxischermi
Le disposizioni del sindaco prevedono:
- Il divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro;
- Il divieto di trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via, anche all’interno dei veicoli, di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro;
- Il divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di “Oleoresin Capsicum” o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti;
- Il divieto di esplodere ed accendere botti, petardi e fuochi d’artificio comunque denominati, nonché di cagionare emissioni fumogene;
- Il divieto di abbandonare recipienti in vetro sulla pubblica via.
- Le violazioni dell’ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta fissato in 50 salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.
- All’atto dell’accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell’illecito.