Scivola sul drink rovesciato in pista da ballo e si rompe un braccio: 64enne mestrina risarcita con oltre 40mila euro
Dopo otto anni una 64enne mestrina ha vinto la sua battaglia contro i gestori del noto locale notturno trevigiano che denegavano ogni responsabilità.
Dopo 8 anni però una 64enne mestrina assistita da Studio3A ha vinto la sua battaglia.
Serata finita male
La serata danzante era finita male: lo scivolone sul liquido sparso in pista, la caduta, il polso che fa crack. Ma la disavventura era continuata peggio: i titolari del noto locale trevigiano teatro dell’infortunio, Casa di Caccia, negavano ogni responsabilità non riconoscendole un euro d’indennizzo. Dopo 8 anni però una 64enne mestrina assistita da Studio3A ha vinto la sua battaglia: il Tribunale di Treviso ha giudicato responsabile dell’accaduto la Gicar, società che gestisce l’esercizio, condannandola a risarcirla con oltre 40mila euro.
Ecco cos'era successo
La notte di Ferragosto del 2012 la donna si era recata in compagnia di amici nel locale di Monastier per passare una serata di festa ballando e ascoltando musica ma durante un ballo in una delle piste della struttura è scivolata su una chiazza di liquido, verosimilmente del drink rovesciato da un altro avventore, che aveva reso la superficie insidiosa. Una caduta rovinosa, la donna si è fratturata il polso destro e il quinto metatarso del piede destro, con tutte le conseguenze del caso: gesso, lunga inattività, visite, fisioterapia e un’invalidità permanente residuata quantificata nell’11% dal consulente tecnico medico legale che avrebbe nominato il giudice. Non bastasse, infatti, la 64enne è stata costretta ad adire le vie legali. Per essere assistita, tramite la responsabile dei consulenti personali sinistri gravi, Daniela Vivian, la donna si è affidata a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ha tentato di tutto per trovare un accordo stragiudiziale con la gestione del locale, la quale però ha frapposto un muro. Certi delle proprie ragioni, la legge impone al titolare di un pubblico esercizio di tutelare la salute e la sicurezza dei clienti, si è così proceduto a una citazione in causa seguita dall’avv. Andrea Piccoli, del Foro di Treviso. E finalmente, il 3 luglio 2020 il giudice, dott.ssa Daniela Ronzani, ha emesso la sentenza dando ragione piena alla danneggiata, al suo legale e a Studio3A.
La decisione del giudice
Il giudice ha rigettato le ricostruzioni “alternative” e non supportate da prove della controparte, secondo cui la 64enne sarebbe caduta da una cassa acustica poggiata al pavimento su cui era salita per ballare, avvalorando invece la versione della ricorrente, corroborata da numerosi testimoni, tutti concordi nel dichiarare che era scivolata in pista a causa della macchia di drink, “senza che fosse stata apposta alcuna indicazione a segnalare la situazione di pericolo” rileva la sentenza. Il giudice ha altresì ritenuto tardiva e infondata l’eccezione sul tipo di calzatura indossata, inadatta secondo i gestori, dei sandali con zeppa: infatti, “la danneggiata stava praticando un ballo ludico che non imponeva di portare alcuna specifica scarpa, né è stato provato che tale calzatura, tipicamente estiva e generalmente utilizzata, abbia favorito la caduta che, tenuto conto della dinamica del sinistro, si sarebbe ragionevolmente verificata con ogni tipo di scarpa, e quella indossata non può certo definirsi anomala”. Confermata la dinamica dei fatti come esposta dalla donna, rientrando il caso nella previsione dell’art. 2051 del codice civile, e avendo dimostrato la danneggiata “il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno”, l’unico modo per discolparsi per Casa di Caccia era provare il caso fortuito.
“Ma - osserva la dott.ssa Ronzani - la società non ne ha fornito alcuna prova. Nessun addebito di negligenza o condotta incauta e disattenta può essere imputata all’avventrice, ed è irrilevante che essa avesse già frequentato i luoghi di causa attesa l’occasionalità dell’evento, né si può addebitare alla cliente di non aver osservato la superficie del pavimento, essendo notorio che chi è impegnato in un ballo non rivolga lo sguardo a terra, facendo correttamente affidamento sulla regolarità e pulizia del pavimento. Lo sversamento di possibili liquidi/drink in un tale contesto durante una serata di festa non integra neppure un fortuito incidentale per ciò stesso imprevedibile, né è stato provato che il liquido sia stato sversato pochi istanti prima del passaggio della danneggiata, escludendo così la possibilità di qualsiasi tempestivo controllo preventivo da parte del gestore del locale, anche perché nessuna prova è stata fornita nemmeno sul fatto che fosse stato disposto un servizio di controllo e pulizia delle piste da ballo onde evitare incidenti come questo”. In definitiva, conclude la sentenza, “la società non ha fornito prove che la condotta della danneggiata, intervenendo nella determinazione dell’evento, si sia tradotta in un impulso autonomo dotato dei caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità, unica condizione per escludere la responsabilità del custode. Nulla quaestio che la responsabilità dell’accaduto vada imputata a Gicar s.r.l. che, in qualità di gestore dell’immobile in cui si è verificato il sinistro, va ritenuta custode del bene ad ogni effetto di legge, avendone avuto la disponibilità di fatto e trovandosi rispetto alla cosa in una relazione qualificata con relativo obbligo di custodia”.
Chiarito “l’an”, il giudice ha poi determinato il risarcimento dovuto, quantificandolo in oltre 40mila euro tra danno biologico, danno patrimoniale, interessi al tasso annuo del 3% e refusione delle spese di lite.